Trascrizione atto di vendita (ex art. 2688 c.c.)

È possibile acquistare un veicolo da un proprietario non registrato presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) pagando il doppio dell’Imposta di Registrazione Provinciale (IPT) se il proprietario non ha registrato il trasferimento di proprietà. Si consiglia di verificare preventivamente il tipo di certificato associato al veicolo.

Per i veicoli che attualmente non hanno un Documento Unico di Circolazione e Proprietà (DU), il venditore deve fornire l’originale del certificato di proprietà cartaceo (CdP) o la scheda aggiuntiva originale. Se invece il venditore ha un CdP digitale (CDPD), che l’Informatico ACI ha già acquisito, deve essere allegata la delega all’uso del CdP dal proprietario o dal legittimo titolare (ad es. erede).

Per i veicoli con DU, invece, è obbligatorio allegare il titolo non trascritto al momento dell’autenticazione della vendita a partire dal 20/11/2020, come l’atto di vendita, l’accettazione dell’eredità, il testamento, ecc. Se l’originale non è disponibile, può essere fornita una copia del titolo.

Si precisa che la registrazione del trasferimento del proprietario non registrato, sebbene consentita dalla normativa di trascrizione, non ha gli effetti tipici della pubblicità fino a quando la precedente azione non registrata non viene adeguatamente pubblicizzata.

Cosa Serve?

In questo caso, non è possibile effettuare entrambe le operazioni presso l’Ufficio del PRA e lo STA. Le due operazioni devono essere richieste separatamente, prima presso il PRA e poi presso l’Ufficio della Motorizzazione Civile.

Il documento di circolazione unica (DU) verrà emesso solo dopo che entrambe le operazioni saranno state completate. È quindi necessario richiedere la registrazione del trasferimento di proprietà ai sensi dell’art. 2688 del Codice Civile presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA), che rilascerà una ricevuta che attesta il completamento della procedura. La registrazione del trasferimento di proprietà deve quindi essere richiesta presso il Registro Nazionale dei Veicoli (ANV) presso l’Ufficio Provinciale della Motorizzazione, che rilascerà un DU aggiornato.

Il DU verrà emesso dal giorno successivo al completamento dell’ultima procedura e nel frattempo il proprietario del veicolo riceverà un permesso di circolazione temporaneo.

Entrambe le richieste devono essere effettuate entro sessanta giorni dalla data in cui la firma sul contratto di vendita è stata autenticata.

Documentazione da Presentare:

  • Originale o copia atto/titolo di acquisto della proprietà a suo tempo non trascritto; 
  • certificato di proprietà cartaceo o CDPD o foglio complementareo DU se il veicolo ne è già munito; nel caso si disponga del CDPD allegare  la delega all’utilizzo del CDPD da parte dell’intestatario o avente titolo (es. erede); 
  • atto di vendita del veicolo contenente la dichiarazione che la vendita è effettuata da proprietario non intestatario e che la registrazione avverrà ai sensi dell’art. 2688 del Codice Civile, redatto in forma di dichiarazione unilaterale di vendita con la firma del venditore autenticata in bollo redatta su un foglio a parte;
  • nota di presentazione al PRA su cui indicare il codice fiscale dell’acquirente: modello NP3C, in doppio originale, stampabile dal sito o in distribuzione gratuita presso gli STA delle Unità Territoriali ACI (PRA) e degli uffici provinciali della Motorizzazione Civile (UMC);
  • codice fiscale dell’acquirente (tessera sanitaria o  fronte/retro carta di identità elettronica);
  • fotocopia di un documento di identità/riconoscimento dell’acquirente. Se il documento è redatto in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana (tranne i casi in cui esistono esenzioni stabilite da leggi o accordi internazionali) certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale;
  • dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenzadell’acquirente, qualora la residenza non sia riportata sul documento presentato;
  • se l’acquirente è una persona giuridica (società, ente, associazione, etc.): dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante per attestare la sede della persona giuridica;
  • se l’acquirente è un cittadino extracomunitario residente in Italia: fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità; oppure fotocopia del permesso di soggiorno scaduto con allegata la fotocopia della ricevuta postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo; oppure fotocopia del documento di identità e fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di primo rilascio; oppure fotocopia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • se l’acquirente è un familiare extracomunitario di un cittadino dell’Unione Europea residente in Italia: fotocopia della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione Europea oppure fotocopia della carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei.

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