Revisione auto: cosa cambia dal 2024.

Nel 2024 verranno introdotti importanti cambiamenti nelle procedure di revisione autoveicoli, verranno introdotti i controlli tramite la porta OBD e lettura di errori memorizzati nella centralina. Inoltre, per le auto più recenti è prevista la comunicazione dei consumi carburante memorizzati. Si tratta di novità che contribuiranno a contrastare le frodi dei km scalati e delle auto con problemi di efficienza e sicurezza segnalati dalla diagnostica di bordo.

L’art 80 comma 3 del codice della strada dispone “per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo, la revisione entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni.

Per “i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente; gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t; i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t; i taxi; le autoambulanze; i veicoli adibiti a noleggio con conducente; i veicoli atipici” la revisione è prevista con scadenza annuale.

La revisione auto dopo 4 anni dalla prima immatricolazione va fatta entro il mese in cui è stata rilasciata la carta di circolazione, quella ogni 2 anni entro il mese in cui è stata effettuata l’ultima revisione.

Per esempio se una vettura è stata immatricolata nel 2020 con rilascio della carta di circolazione il 5 novembre, la revisione dev’essere fatta entro il 30 novembre 2024. E la successiva entro il 30 novembre 2026. In ogni caso, per non sbagliare, i termini della scadenza vanno sempre calcolati dalla data dell’ultima verifica che appare sul certificato di revisione.

 
Alla luce di ciò devono provvedere alla revisione auto nel 2024:
  • i veicoli che rientrano nell’art 80 comma 3 CdS, compresi motocicli e ciclomotori, immatricolati nel 2020;
  • i veicoli che rientrano nell’art 80 comma 3 CdS, compresi motocicli e ciclomotori, sottoposti a ultima revisione nel 2022;
  • i veicoli che rientrano nell’art 80 comma 4 CdS.

Altre informazioni utili.

Qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità e inquinamento prescritti e in caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza dei quali possano sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione è prevista la revisione straordinaria  come disposta dall’art. 80 commi 5 e 7 CdS (in entrambe le ipotesi su disposizione degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, dietro segnalazione deglo organi di polizia). I veicoli sottoposti a revisione straordinaria dovranno essere sottoposti ugualmente a revisione periodica o annuale del veicolo nel mese e anno scadenza previsti, a meno che la revisione straordinaria non sia avvenuta nello stesso anno di quella ordinaria. Inutile poi ricordare che la revisione auto è obbligatoria anche se l’auto non circola ma sosta su strada pubblica (esattamente come la RC auto).

Prezzo revisione.

Dal 1° novembre 2021 è entrato in vigore l’aumento della tariffa della revisione auto, il costo presso i centri autorizzati è salito dai precedenti 66,88 agli attuali 78,75 euro, così dettagliati:

54,95 €: costo della revisione;
12,09 €: Iva al 22%;
10,20 €: diritti Motorizzazione;
1,51 €: costo bollettino PagoPA (l’importo del bollettino può variare di pochi decimali a seconda del fornitore del servizio).

Per le revisioni eseguite presso le sedi della Motorizzazione Civile, la tariffa è di 45,00 €, in questi casi non viene applicato l’aumento. Al momento le revisioni delle autovetture presso la Motorizzazione è attualmente sospesa.

In caso di mancata revisione

Chi circola con la revisione scaduta rischia una sanzione amministrativa da 173 a 694 euro. Tale sanzione è raddoppiata in caso di revisione omessa per più di una volta, inoltre è disposto il divieto di circolazione fino a revisione effettuata.

Chi circola durante detta sospensione rischia da 1.998 a 7.993 euro di sanzione più il fermo amministrativo per 90 giorni del veicolo e, in caso di reiterazione delle violazioni, viene disposta la confisca dello stesso. La presentazione agli organi accertatori di una revisione falsificata comporta infine una sanzione da 430 a 1.731 euro e il ritiro della carta di circolazione o del DU.

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